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CORONAVIRUS 9 – DL 34/2020 art.124 Cessione mascherine e altri DPI

Dal 19.05.2020 al 31.12.2020 si applica alla cessione di mascherine e altri DPI il regime di esenzione IVA. Dal 01.01.2021 i beni elencati nell’art.124 saranno sottoposti ad aliquota del 5%.

Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi al ns ufficio assistenza@siacinformaticasrl.com

Riportiamo l’articolo 124 intero come da Gazzetta Ufficiale:

Art. 124
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, e’
    aggiunto il seguente: “1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia
    intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da
    trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per
    nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a
    pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non
    invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi;
    strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale
    di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
    elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche;
    mascherine Ffp2 e Ffp3
    ; articoli di abbigliamento protettivo per
    finalita’ sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile,
    visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
    soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
    chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser
    a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido
    al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA;
    strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi
    cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di
    ospedali da campo;”.
  2. Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
    le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31
    dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto
    , con
    diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma
    1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
    633.
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in
    257 milioni di euro per l’anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a
    decorrere dall’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 265. *** ATTO COMPLETO *** Page 114 of 224https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 20/05/2020