Dal 19.05.2020 al 31.12.2020 si applica alla cessione di mascherine e altri DPI il regime di esenzione IVA. Dal 01.01.2021 i beni elencati nell’art.124 saranno sottoposti ad aliquota del 5%.
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Riportiamo l’articolo 124 intero come da Gazzetta Ufficiale:
Art. 124
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
- Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, e’
aggiunto il seguente: “1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia
intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da
trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a
pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non
invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale
di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche;
mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per
finalita’ sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile,
visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser
a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido
al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA;
strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi
cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di
ospedali da campo;”. - Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31
dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con
diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. - Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in
257 milioni di euro per l’anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 265. *** ATTO COMPLETO *** Page 114 of 224https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 20/05/2020