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FTEL 14 – Decreto Legge 119/2018 – Disposizioni di semplificazione per l’avvio della Fatturazione Elettronica

E’ da poco stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL 119/2018 che prevede:

Art. 10 Dal 01.01.2019 al 30.06.2019 non si applicano sanzioni per ritardo nella emissione delle fatture se le stesse sono emesse entro il termine di liquidazione dell’imposta. Nel secondo semestre del 2019 le sanzioni sono ridotte dell’ 80%.

Art. 11 Dal 01.07.2019 e solo qualora diversa dalla data di emissione, é obbligatorio inserire in fattura la data in cui si é effettuata la cessione dei beni o la prestazione del servizio oppure la data in cui si é pagato il corrispettivo in tutto o in parte.

Art. 12 Le fatture emesse devono essere registrate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Art. 13 Viene eliminato l’obbligo di numerare progressivamente le fatture ricevute, fermo restando l’obbligo di annotazione delle stesse nel Registro Acquisti.

Art. 14 La detrazione dell’imposta relativa alle fatture ricevute può essere esercitata entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni solo se dette fatture siano state ricevute e registrate. Per le fatture relative a operazioni effettuate nell’anno dell’imposta precedente ma ricevute nell’anno successivo la detrazione deve essere effettuata nell’anno di ricezione del documento.

Si tratta di novità molto importanti che rendono più agevole l’introduzione della fatture elettronica. Si tratta di un DL che deve essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; gli articoli predetti sono comunque già operativi dal 24.10.2018.

In sintesi si sta mettendo in moto, e parzialmente é già stato avviato con la fattura elettronica alla PA (giugno 2014) e con i carburanti (luglio 2019),  un processo per la attivazione definitiva della fattura elettronica per tutti gli Operatori IVA dal 01.01.2019. Ricordiamo che sono esclusi gli Operatori in regime minimo, forfetario e i piccoli agricoltori.