Citiamo dall’articolo di fiscooggi.it:
“A questo tipo di “compito” non si può applicare la norma che sposta al primo giorno lavorativo successivo le scadenze per l’esecuzione di versamenti e adempimenti fiscali”
e ancora:
“La trasmissione allo SDI della fattura immediata, eseguita oltre il dodicesimo giorno dalla effettuazione dell’operazione – come stabilisce art. 21 del decreto IVA, ma comunque entro i termini della liquidazione periodica, é punibile con la sanzione da 250 a 2.000 euro per ciascuna operazione tardivamente documentata. Un po’ meno se si sfruttano gli sconti del ravvedimento operoso.”
L’articolo di fiscooggi.it:
La risposta dell’Agenzia delle Entrate: