Limite della detraibilità dell’IVA delle Fatture ricevute oltre il 31.12.

Ai fini della detraibilità dell’IVA per le Fatture e le Bolle Doganali pervenute nel 2018 e di competenza IVA nell’anno 2017, riportiamo l’articolo 2 del D.L. 50/2017 del 24.04.2017:

1. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed e’ esercitato al piu’ tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione e’ sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”

2. All’articolo 25, ((primo comma)), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: “, ovvero” a “imposta.” sono sostituite dalle seguenti: “nella quale e’ esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.”

((2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017)).

In sintesi: la detraibilità dell’IVA per le fatture e bolle doganali riferite all’anno 2017 e pervenute in ritardo può essere esercitata se vengono registrate in contabilità entro i termini della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017; precedentemente il termine era di 2 anni.