Riassumiamo i nuovi adempimenti fiscali del 2017
1) Dichiarazioni d’Intento: per gli esportatori abituali, Rif. Normativa Provvedimento agenzia delle entrate del 02/12/2016 approvato con risoluzione 120/E del 22/12/2016
Dal 01/03/2017 è stato approvato un nuovo modello, per cui le dichiarazioni vanno tutte riemesse con l’indicazione dell’importo.
Per tutti coloro che hanno già inviato le dichiarazioni d’intento con l’indicazione “da data 01/01/2017 a data 31/12/2017” per l’anno 2017, queste rimangono valide a tutti gli effetti per gli acquisti in esenzione solo fino al 28/02/2017; Dopo di che vanno riemesse all’01/03/2017 con l’indicazione dell’importo.
Se le dichiarazioni emesse hanno già l’esposizione l’importo, queste sono valide per tutto il 2017.
2) Certificazione Unica compensi professionisti; Rif. Provvedimento dell’agenzia delle entrate del 16/01/2017.
Le Certificazioni vanni consegnate ai professionisti entro il 31/3 ma la trasmissione telematica va fatta entro il 07/03. p.v.
3) Il D.L. n. 193/2016 del 02/12/2016 ha abrogato:
- a decorrere dal 1.01.2017, l’adempimento relativo all’invio del modello Intrastat acquisti. Il suddetto obbligo rimane dovuto per gli elenchi relativi agli ultimi periodi del 2016,
Pertanto, entro il 25.01.2017 dovranno essere presentati i modelli Intra relativi all’ultimo trimestre e al mese di dicembre 2016.
Dall’01/01/2017 rimane in vigore solo l’invio del Modello Intrastat vendite.
- lo Spesometro annuale (comunicazione Polivalente), rimane valido ancora solo quello relativo alle movimentazioni 2016, (per il 2017 vedasi punto 4)
Per lo Spesometro 2016 la prassi rimarrà invariata rispetto agli scorsi anni per cui pianificheremo con le solite modalità entro il 10/04/2017 per i mensili e 20/04/2017 per i trimestrali.
- la comunicazione black list
- la dichiarazione delle autofatture ricevute dagli operatori San Marino
4) Il D.L. n. 193/2016 ha istituito,
- che i soggetti passivi Iva dovranno comunicare, dal 2017, con cadenza trimestrale i dati identificativi delle fatture emesse e di acquisto risultanti dalle registrazioni. Dovranno essere trasmessi: i dati di identificazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta e la tipologia di operazione. La trasmissione dovrà essere eseguita entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.
Risultano esonerati i contribuenti che applicano il regime di vantaggio o il regime forfetario e gli agricoltori in regime di esonero solamente se operanti nelle zone montane situate a una altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare.
Quindi un nuovo “Spesometro Trimestrale “ il cui invio scade il secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Per questo primo anno l’invio del primo trimestre è stato slittato al 25/7/2017.
- Oltre al nuovo “Spesometro Trimestrale” dovrà essere inviata una liquidazione iva Trimestrale.
Per questo adempimento ancora non abbiamo le specifiche tecniche per cui anche qui sarete contattati.
Quindi dovranno essere predisposti 2 invii trimestrali.
5) E’ stato abrogato dal 2017 il codice tributo 1038 e sostituito con il 1040. A tal proposito per i clienti che hanno la procedura 770/CU vanno modificate le tabelle dei codici tributo e l’archivio delle ritenute dal 2017.
6) Adeguamento alla nuova normativa di Bilancio di cui al Dlgs 139/2015; la nuova riclassificazione è valida già dal bilancio 2016 Rif. bilancio CEE VII direttiva
Qui va creato un nuovo prospetto di bilancio, una nuova riclassificazione secondo le nuove norme, va rielaborato il bilancio per il periodo precedente con il nuovo prospetto e accantonato per avere la comparazione dei due anni.
Le variazioni apportate riguardano la cancellazione dei conti d’ordine e della parte oneri e proventi straordinari, nonché l’introduzione di nuove linee.